l. Le spese relative al COMIS, al Segretariato generale, ivi comprese quelle relative ai Comitati esecutivi di cui all'articolo 3, e le spese relative ai Servizi di cui agli articoli 5 e 8 sono iscritte in apposita unità previsionale di base, denominata «Spese per l'informazione e la sicurezza dello Stato», nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Direttore generale del Segretariato generale e i Direttori generali dei Servizi, quanto delle somme stanziate nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri deve essere destinato ai fondi ordinari e quanto ai fondi riservati.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina altresì con le stesse procedure le categorie di spesa cui si deve far fronte esclusivamente con i fondi ordinari.
4. Con distinto regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni per l'amministrazione e per la rendicontazione delle spese ordinarie e delle spese riservate, nonché in particolare per le forme, i modi e i tempi di documentazione di queste ultime.
5. Della ripartizione di cui al comma 2 e delle determinazioni di cui al comma 3 il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare di cui all'articolo 27, che può richiedere informazioni